Ormai ci siamo fatti il ‘callo’. Qualcuno lo potrebbe pensare, leggendo la proposta di Raffaello Vignali, deputato del Pdl e vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera.
Per Vignali c’è il rischio che la Corte costituzionale realizzi una "eccessiva ingerenza politica del giudice" nella vita pubblica. Meglio, dunque, cancellare i poteri della Corte costituzionale: quando indicherà che una norma è incostituzionale la Consulta non avrà più la facoltà di abrogarla. Il suo controllo sarà limitato ad una funzione "meramente dichiarativa" dell'illegittimità costituzionale di una norma. La norma non sarà abrogata, dunque. Tornerà in Parlamento, per rispetto, si dice, della cosiddetta volontà popolare. Sarà il Parlamento a modificarla, su indicazione del Governo.
Tutto qui, in fondo. Perché sconvolgersi? In realtà, quella di Vignali è una delle più capziose e pericolose iniziative degli ultimi mesi. Vediamo perché.
Visualizzazione post con etichetta Costituzione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Costituzione. Mostra tutti i post
martedì 26 aprile 2011
sabato 12 marzo 2011
Calamandrei, amico della Costituzione
L’art. 34 dice: «I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Eh!
E se non hanno mezzi? Allora nella nostra Costituzione c’è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l’avvenire davanti a voi.
Dice così: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
venerdì 11 marzo 2011
Costituzione e scuola come beni comuni
C’è una esasperazione di fondo che lega quest’anno le manifestazioni del 12 marzo. Nata come giornata per la difesa della Costituzione si sta progressivamente trasformando in una giornata di mobilitazione per la difesa della scuola pubblica. Non per caso.
E’ da tempo ormai che la scuola è sottoposta in Italia ad attacchi molto forti, anche quando sotterranei. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello del Presidente del Consiglio. Ed è stato tutt’altro che sotterraneo… Nelle politiche messe in campo dal governo negli ultimi anni si coglie un sostanziale fastidio nei confronti di una istituzione che ha certo molte pecche e che avrebbe bisogno certamente di riforme strutturali. Ma che resta un patrimonio fondamentale per lo sviluppo del nostro paese. La scuola è vissuta da questo governo soltanto come un peso economico insopportabile, in tempi di riduzione dei conti pubblici. O addirittura come il luogo in cui si trasmettono valori contrapposti a quelli delle famiglie. Ma i valori trasmessi nella scuola sono proprio i valori della Costituzione. E dunque non è un caso che il 12 marzo, pensato all’origine come un giorno di presidio della Carta costituzionale, sottoposta ad attacchi volgari da troppo tempo, sia diventato anche il giorno dell’orgoglio della scuola pubblica.
martedì 25 gennaio 2011
I nuovi cittadini
Il 2011 sarà un anno di impegni e di celebrazioni molto importanti. Da una parte, la Commissione Europea ha deciso di dedicarlo alle ‘attività volontarie che promuovono la cittadinanza attiva’. Ecco perché quest’anno sentiremo molto spesso parlare di Anno europeo del volontariato o, nella dizione che noi preferiamo, di Anno Europeo della cittadinanza attiva. Dall’altra parte, questo è l’anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Una scadenza rilevante non soltanto per aggiornare le interpretazioni del processo storico che ha visto la nascita dello stato italiano unitario (1861), ma, soprattutto, per ragionare tutti insieme sull’Italia che verrà e, in qualche modo, se questo è possibile, sui prossimi 150 anni di vita del nostro paese.
Per un verso, dunque, emerge una domanda sul futuro dell’idea di cittadinanza in Europa e sulle potenzialità di quella innovativa forma che si definisce ‘cittadinanza attiva’. Per altro verso, e insieme, si apre la questione della cittadinanza nazionale, che oggi merita di essere ripensata alla luce di decenni di storia e, soprattutto, in vista della costruzione comune del futuro.
Un mondo in trasformazione
Questo duplice richiamo si colloca in un contesto globale in profonda trasformazione. Il sociologo tedesco Ulrick Beck, per esempio, legge nella realtà che viviamo un processo di cosmopolitizzazione delle società. Mentre, infatti, le pratiche della vita quotidiana sono sempre più ispirate e guidate da un approccio transnazionale, nelle classi dirigenti ed intellettuali continua a sopravvivere una vecchia tradizione che individua le radici delle norme giuridiche e delle politiche pubbliche nell’esclusiva dimensione nazionale. Il mutamento delle società globali richiede, viceversa, un mutamento delle nostre abitudini interpretative. Lo stato-nazione non può più essere considerato il punto di riferimento obbligato per l’indagine dei fenomeni sociali e politici, né riesce più a dare tutte le risposte per la soluzione dei problemi e per l’accompagnamento dei processi. Le società contemporanee diventano sempre più ‘transnazionali’ grazie a diversi fattori (universalizzazione dei diritti umani, crescita del commercio transnazionale di prodotti culturali, intensificazione ed estensione delle vie di comunicazione, la diffusione della mobilità umana e dei flussi migratori, ecc.). In questo quadro si colloca, oggi, il rapporto tra immigrazione e cittadinanza (se ne è parlato il 25 gennaio al Senato nel convegno “I nuovi cittadini” promosso da Cittadinanzattiva e dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia). Un rapporto che possiamo cominciare ad approfondire a partire da una domanda (in che senso nuovo oggi gli immigrati sono titolari di diritti?) e da una sfida (quella della cittadinanza attiva e della sussidiarietà costituzionale).
Gli immigrati sono titolari di (quali) diritti?
A questa domanda si può rispondere prima di tutto ammettendo il superamento del nesso Stato-nazione come principio normativo del regime dei diritti di cittadinanza. La cittadinanza, nella sua triplice declinazione basata su diritti, appartenenza e partecipazione, risponde ad altri criteri regolativi: il riconoscimento della persona umana al di là dei propri legami con una comunità specifica, l’esercizio concreto e attivo dei diritti al di là della titolarità formale degli stessi.
La cittadinanza diviene ‘post-nazionale’ e si ancora al regime internazionale dei diritti umani, all’insieme di norme, convenzioni, dichiarazioni che lo sostanziano. In questo rinnovato spazio pubblico, i diritti non scaturiscono dalla sovranità dello Stato-nazione ma dalla “Costituzione”. Non è un caso che la Costituzione italiana sia costruita in questa chiave progressiva. Da un lato, infatti, essa recepisce la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, accogliendo tutele di diritti che vengono ben prima di quelle legate alla cittadinanza nazionale: basti pensare al diritto alla salute di cui i cittadini immigrati godono e che il nostro servizio sanitario nazionale si deve impegnare a tutelare, anche se non sono cittadini italiani (v. sentenza n.269/2010 della Corte costituzionale). Dall’altro, essa apre alle profonde trasformazioni che provengono dalla costruzione della cittadinanza europea, con il suo profondo contenuto di libertà. Si afferma una nuova coscienza storica che distingue tra i diritti della personalità (o, se si preferisce, della cittadinanza costituzionale e universale), che in quanto tali devono essere estesi a ‘tutti’, e diritti di cittadinanza (in chiave nazionale), che possono essere riconosciuti ai ‘membri’ di una specifica comunità politica. In tale quadro, i diritti di libertà per eccellenza, che in quanto tali dovrebbero poter essere garantiti a tutti, e che stanno inoltre a fondamento della nuova cittadinanza europea, sono proprio “il diritto di residenza ed il diritto di circolazione”!
Cittadinanza attiva, sussidiarietà, immigrazione
Se questo ragionamento, poi, si sposta nel campo della cittadinanza attiva la prospettiva si allarga. L’art.118, u.c. della Costituzione mostra benissimo come i cittadini singoli o associati che svolgono attività di interesse generale non sono affatto i titolari di diritti di cittadinanza nazionale, bensì i titolari di diritti di fondamento ‘costituzionale’ (dunque, prima di tutto, diritti umani contenuti nelle Carte internazionali e diritti di cittadinanza secondo gli sviluppi della normativa europea). Tutti i cittadini, pertanto, compresi i cittadini immigrati, sono nelle condizioni di esercitare i propri diritti, di assumersi responsabilità nella vita pubblica, di dare il proprio contributo per lo sviluppo sociale e civile del luogo in cui risiedono. Dunque di svolgere attività di interesse generale. Siamo di fronte ad una cittadinanza sostanziale che si sviluppa nelle politiche della vita quotidiana, ben al di là di questioni meramente formali di appartenenza ad un determinato Stato-nazione.
L’insieme di tutte queste considerazioni ricaccia in un passato davvero antico i criteri di attribuzione della cittadinanza oggi vigenti. L’ordinamento italiano fonda l’attribuzione della cittadinanza nazionale su una sorta di ‘familismo giuridico’: si è cittadini per eredità di sangue o per via di matrimonio. Come è possibile accettare ancora oggi che la cittadinanza si acquisisca per ‘tradizione familiare’, in qualche modo per ‘destino’, piuttosto che per ‘elezione’, per la libera e autonoma scelta di chi decide di vivere nel nostro paese, vi risiede stabilmente condividendo la nostra sorte comune, e qui si impegna con il proprio lavoro, le proprie attività economiche, le proprie iniziative civiche, nella costruzione di una comunità nazionale aperta, accogliente e solidale?
La missione della Repubblica
Di fronte a tutto ciò, l’ipertrofizzazione burocratica della gestione dei permessi di soggiorno o lo stato di limbo al quale vengono condannati gli immigrati di seconda generazione (italiani a tutti gli effetti) è una violenza gratuita, una negazione bella e buona dell’umanità stessa di questi soggetti. Alla luce di questo ragionamento, la missione delle istituzioni repubblicane dovrebbe essere ben diversa. In primo luogo, si tratta di rinnovare l’impegno per la rimozione degli ostacoli allo sviluppo umano di tutti i cittadini, senza distinzioni di sorta, come prevede l’art.3 della Costituzione. In secondo luogo, sulla base del principio di sussidiarietà iscritto nell’art.118, u.c., bisognerà favorire ‘tutti’ quei cittadini che svolgono attività di interesse generale, esercitando diritti e responsabilità. Anche così, certamente, si costruirà un’Italia più unita e più europea. Varrebbe la pena di ricordarlo, in questo speciale anno 2011.
Per un verso, dunque, emerge una domanda sul futuro dell’idea di cittadinanza in Europa e sulle potenzialità di quella innovativa forma che si definisce ‘cittadinanza attiva’. Per altro verso, e insieme, si apre la questione della cittadinanza nazionale, che oggi merita di essere ripensata alla luce di decenni di storia e, soprattutto, in vista della costruzione comune del futuro.
Un mondo in trasformazione
Questo duplice richiamo si colloca in un contesto globale in profonda trasformazione. Il sociologo tedesco Ulrick Beck, per esempio, legge nella realtà che viviamo un processo di cosmopolitizzazione delle società. Mentre, infatti, le pratiche della vita quotidiana sono sempre più ispirate e guidate da un approccio transnazionale, nelle classi dirigenti ed intellettuali continua a sopravvivere una vecchia tradizione che individua le radici delle norme giuridiche e delle politiche pubbliche nell’esclusiva dimensione nazionale. Il mutamento delle società globali richiede, viceversa, un mutamento delle nostre abitudini interpretative. Lo stato-nazione non può più essere considerato il punto di riferimento obbligato per l’indagine dei fenomeni sociali e politici, né riesce più a dare tutte le risposte per la soluzione dei problemi e per l’accompagnamento dei processi. Le società contemporanee diventano sempre più ‘transnazionali’ grazie a diversi fattori (universalizzazione dei diritti umani, crescita del commercio transnazionale di prodotti culturali, intensificazione ed estensione delle vie di comunicazione, la diffusione della mobilità umana e dei flussi migratori, ecc.). In questo quadro si colloca, oggi, il rapporto tra immigrazione e cittadinanza (se ne è parlato il 25 gennaio al Senato nel convegno “I nuovi cittadini” promosso da Cittadinanzattiva e dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia). Un rapporto che possiamo cominciare ad approfondire a partire da una domanda (in che senso nuovo oggi gli immigrati sono titolari di diritti?) e da una sfida (quella della cittadinanza attiva e della sussidiarietà costituzionale).
Gli immigrati sono titolari di (quali) diritti?
A questa domanda si può rispondere prima di tutto ammettendo il superamento del nesso Stato-nazione come principio normativo del regime dei diritti di cittadinanza. La cittadinanza, nella sua triplice declinazione basata su diritti, appartenenza e partecipazione, risponde ad altri criteri regolativi: il riconoscimento della persona umana al di là dei propri legami con una comunità specifica, l’esercizio concreto e attivo dei diritti al di là della titolarità formale degli stessi.
La cittadinanza diviene ‘post-nazionale’ e si ancora al regime internazionale dei diritti umani, all’insieme di norme, convenzioni, dichiarazioni che lo sostanziano. In questo rinnovato spazio pubblico, i diritti non scaturiscono dalla sovranità dello Stato-nazione ma dalla “Costituzione”. Non è un caso che la Costituzione italiana sia costruita in questa chiave progressiva. Da un lato, infatti, essa recepisce la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, accogliendo tutele di diritti che vengono ben prima di quelle legate alla cittadinanza nazionale: basti pensare al diritto alla salute di cui i cittadini immigrati godono e che il nostro servizio sanitario nazionale si deve impegnare a tutelare, anche se non sono cittadini italiani (v. sentenza n.269/2010 della Corte costituzionale). Dall’altro, essa apre alle profonde trasformazioni che provengono dalla costruzione della cittadinanza europea, con il suo profondo contenuto di libertà. Si afferma una nuova coscienza storica che distingue tra i diritti della personalità (o, se si preferisce, della cittadinanza costituzionale e universale), che in quanto tali devono essere estesi a ‘tutti’, e diritti di cittadinanza (in chiave nazionale), che possono essere riconosciuti ai ‘membri’ di una specifica comunità politica. In tale quadro, i diritti di libertà per eccellenza, che in quanto tali dovrebbero poter essere garantiti a tutti, e che stanno inoltre a fondamento della nuova cittadinanza europea, sono proprio “il diritto di residenza ed il diritto di circolazione”!
Cittadinanza attiva, sussidiarietà, immigrazione
Se questo ragionamento, poi, si sposta nel campo della cittadinanza attiva la prospettiva si allarga. L’art.118, u.c. della Costituzione mostra benissimo come i cittadini singoli o associati che svolgono attività di interesse generale non sono affatto i titolari di diritti di cittadinanza nazionale, bensì i titolari di diritti di fondamento ‘costituzionale’ (dunque, prima di tutto, diritti umani contenuti nelle Carte internazionali e diritti di cittadinanza secondo gli sviluppi della normativa europea). Tutti i cittadini, pertanto, compresi i cittadini immigrati, sono nelle condizioni di esercitare i propri diritti, di assumersi responsabilità nella vita pubblica, di dare il proprio contributo per lo sviluppo sociale e civile del luogo in cui risiedono. Dunque di svolgere attività di interesse generale. Siamo di fronte ad una cittadinanza sostanziale che si sviluppa nelle politiche della vita quotidiana, ben al di là di questioni meramente formali di appartenenza ad un determinato Stato-nazione.
L’insieme di tutte queste considerazioni ricaccia in un passato davvero antico i criteri di attribuzione della cittadinanza oggi vigenti. L’ordinamento italiano fonda l’attribuzione della cittadinanza nazionale su una sorta di ‘familismo giuridico’: si è cittadini per eredità di sangue o per via di matrimonio. Come è possibile accettare ancora oggi che la cittadinanza si acquisisca per ‘tradizione familiare’, in qualche modo per ‘destino’, piuttosto che per ‘elezione’, per la libera e autonoma scelta di chi decide di vivere nel nostro paese, vi risiede stabilmente condividendo la nostra sorte comune, e qui si impegna con il proprio lavoro, le proprie attività economiche, le proprie iniziative civiche, nella costruzione di una comunità nazionale aperta, accogliente e solidale?
La missione della Repubblica
Di fronte a tutto ciò, l’ipertrofizzazione burocratica della gestione dei permessi di soggiorno o lo stato di limbo al quale vengono condannati gli immigrati di seconda generazione (italiani a tutti gli effetti) è una violenza gratuita, una negazione bella e buona dell’umanità stessa di questi soggetti. Alla luce di questo ragionamento, la missione delle istituzioni repubblicane dovrebbe essere ben diversa. In primo luogo, si tratta di rinnovare l’impegno per la rimozione degli ostacoli allo sviluppo umano di tutti i cittadini, senza distinzioni di sorta, come prevede l’art.3 della Costituzione. In secondo luogo, sulla base del principio di sussidiarietà iscritto nell’art.118, u.c., bisognerà favorire ‘tutti’ quei cittadini che svolgono attività di interesse generale, esercitando diritti e responsabilità. Anche così, certamente, si costruirà un’Italia più unita e più europea. Varrebbe la pena di ricordarlo, in questo speciale anno 2011.
mercoledì 18 febbraio 2009
Dopo il voto in Sardegna: un punto di vista civico sulla fase politica

I fatti di questo febbraio 2009 – i risultati delle elezioni regionali in Sardegna e la crisi del partito di opposizione – lasciano un segno. Sono sempre più necessarie valutazioni che non siano di parte, che non vengano dall’interno delle forze politiche in competizione, ma che interpretino gli interessi dei cittadini.
Il progressivo crollo dell’opposizione è un tema forte che va al di là del confronto tra le parti. Esso investe la questione generale degli equilibri della democrazia. E la questione istituzionale dei pesi e dei contrappesi in un sistema maggioritario.
L’interesse dei cittadini – che una democrazia compiuta deve assicurare – è che vi sia un governo capace di governare e, dunque, capace di attuare le linee programmatiche che sono state premiate alle elezioni. E allo stesso tempo che vi siano una serie di soggetti – politici, istituzionali, civili – capaci di vigilare sul suo operato, di verificarlo e di garantire che il principio di maggioranza non si traduca in abuso di potere. Sotto questo profilo, il panorama – assai complesso - che abbiamo di fronte è pressappoco questo.
Sul piano istituzionale, esistono una serie di soggetti costituzionali che, magari tra le polemiche, ma con una certa forza e autorevolezza, riescono a garantire gli adeguati contrappesi. Si tratta del Presidente della Repubblica, della Corte Costituzionale e della Magistratura. Ciascuno di questi soggetti, in questi anni, ha svolto un ruolo fondamentale nell’esercizio delle proprie competenze specifiche: rifiutando provvedimenti incostituzionali del governo, perseguendo i reati contro la pubblica amministrazione, producendo sentenze e interpretazioni corrette delle norme vigenti alla luce dei principi costituzionali. Il loro contributo è cruciale, pertanto, negli equilibri complessivi del nostro sistema democratico e deve essere cura di tutti che la loro azione sia rafforzata e garantita.
Su un piano diverso, ma non poco decisivo, vale la configurazione bipolare e maggioritaria del sistema politico affermatosi in questi anni, a partire dagli anni ’90. Si tratta di una conquista, auspicata e pratica dai cittadini italiani - anche grazie alle successive iniziative referendarie - che oggi mostra tutti i suoi vantaggi (con l’occasione si può ricordare che nel prossimo giugno si voterà per un referendum che modifica la legge elettorale proprio in questa direzione). Essa, infatti, invita a non frammentare le forze politiche e costringe al ragionamento, al dialogo e alla sintesi. Che peso avrebbe oggi un’opposizione frammentata in una pluralità di ‘partitucoli’ e ‘gruppuscoli’? Da questa base salda dovrà ripartire anche la riorganizzazione e il ripensamento della parte che oggi è sconfitta.
Sul piano civile, infine, si deve sottolineare il ruolo di tutte quelle organizzazioni civiche che si occupano quotidianamente di tutelare diritti, di proteggere beni comuni, di fronteggiare e risolvere problemi di interesse pubblico. Non si tratta soltanto di un patrimonio generico di civiltà, ma di un pilastro di una moderna governance. La cittadinanza attiva infatti può e deve svolgere funzioni - che vanno dalla vigilanza del potere politico amministrativo alla realizzazione di politiche pubbliche - che sono fondamentali per un equilibrato sviluppo sociale, civile e ambientale. L’articolo 118, u. c. della Costituzione, da questo punto di vista, offre una precisa sponda costituzionale, perché recita: "Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà".
Oggi più che mai, da queste fondamenta occorre ripartire perché i cittadini – non il loro governo – siano davvero i padroni di casa della Repubblica.
v.f.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)


